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SCICLI ZONA ROSSA
(dal 16 al 30 marzo 2021)
Il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza con cui ha dichiarato Scicli “zona rossa”.
Il provvedimento avrà vigore da domani, 16 marzo, e per 14 giorni, fino al 30 marzo prossimo.
La chiusura, comunica il sindaco di Scicli Enzo Giannone, si è resa necessaria a seguito dell’aumento esponenziale dei positivi (oggi 123) e per evitare ulteriori rischi di contagio.
Zona rossa
Le regole sugli spostamenti in zona rossa
dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:
a) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale,
con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori
sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti
l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti
alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori
non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano
consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine,
consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura
e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in
quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali
ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità
imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet
ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte
le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli
ordinari orari di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato
l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione
di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con
consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.
- Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al
Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue
modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.
(fonte: http://pti.regione.sicilia.it/)
Spostamenti
Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune e in un comune diverso dal proprio e in altre regioni. E’ invece consentito muoversi per motivi di lavoro, necessità o urgenza. E’ sempre consentita la possibilità di far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per muoversi è necessaria l’autocertificazione da portare con se compilata o da compilare nel caso si viene fermati ad un controllo.
Sono vietati anche gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Asili e scuole
Sono sospese tutte le attività didattiche, compresi i servizi educativi dell’infanzia ovvero asili nido e materne che quindi saranno chiusi. Le attività didattiche si svolgono esclusivamente in Dad, ovvero con modalità a distanza. Resta la possibilità di effettuare alcune attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Passeggiate e sport
Le passeggiate, in quanto attività motoria, sono permesse purché vicino a casa e con la mascherina. Attività sportiva consentita ma da soli. E’ giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Se richiesta sarà necessario esibire l’autocertificazione.
Palestre
Attività di palestre, piscine e centri benessere sono sospese, fatta eccezione per le prestazioni essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.
Giardini pubblici
L’accesso del pubblico alle ville e ai giardini pubblici è consentito, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle norme anticovid ed esibendo, in caso di eventuali controlli, l’autocertificazione.
Chiusi bar e ristoranti
In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie ecc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
(fonte: Enzo Giannone Sindaco)
Serve l’autocertificazione per gli spostamenti
Significa di fatto che non si può uscire di casa liberamente. Per qualsiasi spostamento, in qualsiasi fascia oraria, è necessaria l’autocertificazione, scaricabile anche dal sito del ministero dell’Interno.